Con il Decreto Legislativo n. 62 del 13 Aprile 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 maggio, intitolato “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107”, sono state introdotte, tra l'altro, parecchie novità riguardanti valutazione degli alunni ed esami di fine primo e secondo ciclo.
Il provvedimento costituisce uno degli otto decreti attuativi della Legge 107 ("Buona Scuola") e, come spesso avviene in questi documenti, mette insieme molte cose, a cui inspiegabilmente i media e lo stesso MIUR non hanno dato il necessario risalto. Alla scarsa conoscenza si aggiunge la confusione, anche per il fatto che le norme contenute nel Decreto hanno decorrenze di applicazione distribuite su due anni scolastici. Entrano in vigore dal 1° settembre 2017 le norme inerenti i principi generali (art. 1) e quelle riferite al primo ciclo di istruzione (artt. 2-11), mentre sono rinviate al 1° settembre 2018 le norme riferite al secondo ciclo di istruzione (artt. 12-21) e dunque anche alla "maturità".
Qui vogliamo vedere in particolare cosa effettivamente cambia riguardo le tanto discusse prove INVALSI. Riprenderemo via via anche gli altri temi.
Nel Primo Ciclo l'Esame di Stato conclusivo è riportato alla formula tradizionale, consistente nelle tre prove scritte e nel colloquio.
Le prove Invalsi si svolgono solo in terza (abolite le prove in prima) e non fanno più parte dell’esame di Stato: ne è previsto lo svolgimento entro il mese di aprile. La partecipazione è obbligatoria, e rappresenta requisito di ammissione all’esame di Stato (per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati è prevista una sessione suppletiva). Dal 2018/19 alle prove di italiano e matematica si aggiunge la prova di inglese (art. 7).
Nella Secondaria Superiore aumenta il peso del percorso nel triennio (il credito scolastico sale dai 25 punti di oggi fino a 40).
Le prove Invalsi (art. 19) sono previste per gli studenti del secondo e dell’ultimo anno per italiano, matematica e inglese. Le prove dell’ultimo anno costituiscono requisito per l’ammissione agli esami; in caso di assenza per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva. L’esito di tali prove è valorizzato in una specifica sezione all’interno del “curriculum dello studente” (istituito dalla legge n. 107/2015, art. 1, c. 28). Pertanto è semplificato l’esame di Stato, con due prove scritte a carattere nazionale e il colloquio (abolita la terza prova). Cambia anche l’impostazione del colloquio,di cui entra a far parte anche l’esperienza di alternanza scuola-lavoro.
È prevista l’emanazione di un decreto ministeriale che definisca, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida vigenti:
- i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte;
- le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi alle singole prove.
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