PROPOSTA DI STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE DI SCUOLE IN RETE
«Passaggi. Le scienze sociali in classe»
COSTITUZIONE
Art. 1
- E’ costituita una Associazione di Scuole in Rete (di seguito indicata anche come Rete) a carattere nazionale, che raggruppa istituzioni scolastiche autonome della Scuola Secondaria di secondo grado, denominata «Passaggi. Le scienze sociali in classe», con sede in MESSINA, c/o ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “EMILIO AINIS”
- La sua attività si estende a tutto il territorio della Repubblica.
DURATA
Art. 2
- La sua durata è illimitata. II suo scioglimento può essere deciso solo da una seduta straordinaria dell'Assemblea generale degli Istituti aderenti - nella persona del legale rappresentante o di un suo delegato - che delibera a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
SCOPI
Art. 3
- L’ Associazione di Scuole in Rete Passaggi ha lo scopo di promuovere i processi di innovazione del curricolo liceale di scienze umane e sociali con riferimento sia all’asse epistemologico-culturale, sia alle pratiche didattiche. In quanto tale può assumere iniziative e formulare proposte ai sensi dell’art. 11 del DPR 275/99.
- Sotto questo profilo essa si configura come un coordinamento di istituzioni scolastiche che intendono realizzare un’attività di ricerca teorica e di pratica didattica attraverso lo studio, il confronto, lo scambio e la produzione di materiali di lavoro.
- Per la realizzazione di tali attività, le istituzioni scolastiche aderenti si impegnano ad una partecipazione attiva e ad un protagonismo cooperativo.
- L’attività sarà anche rivolta alla costruzione di rapporti di collaborazione su progetti tra istituzioni scolastiche e contesti territoriali. In particolare si ricercheranno le coerenti forme di integrazione tra il percorso curriculare e le varie espressioni del mondo della produzione e del lavoro, dei servizi alla persona pubblici e privati, del volontariato.
- I risultati raggiunti saranno diffusi tra le istituzioni scolastiche che realizzano curricoli di scienze umane e sociali e saranno portati all’attenzione sia della ricerca accademica, sia delle istituzioni politico-amministrative.
- In particolare, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR 275/99, l’ Associazione esercita, in forma cooperativa, le seguenti attività:
- la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale di docenti che abbiano maturato esperienze significative di costruzione e gestione didattica del curricolo di scienze umane e sociali;
- la ricerca, la sperimentazione e l’innovazione metodologico-didattica;
- la documentazione, lo scambio e la diffusione delle esperienze didattiche prodotte dalle scuole in rete.
- L’ Associazione di Scuole in Rete Passaggi si propone come interlocutore di associazioni di categoria e di soggetti istituzionali a livello nazionale, regionale e locale.
INIZIATIVE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE
ART. 4
- La Rete promuove ogni anno, per i propri aderenti, almeno un seminario di studio della durata minima di due giorni.
- L’individuazione del tema da trattare e delle modalità di svolgimento dell’iniziativa vengono decisi prima della conclusione dell’appuntamento annuale del seminario della Rete in modo che ciascun istituto aderente, attraverso il docente che lo rappresenta, venga coinvolto nelle scelte culturali e organizzative.
- Uno degli istituti scolastici aderenti alla Rete, è scelto, annualmente, come sede del seminario di studi e svolgerà il compito di organizzatore culturale dell’evento. In particolare contatterà gli eventuali relatori e curerà in sede locale gli aspetti relativi alla logistica (accoglienza e prenotazione alberghiera, funzionalità della sede dei lavori).
- Tre istituti scolastici - componenti il Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 16 - svolgeranno le funzioni:
- di scuola capofila con compiti organizzativi e amministrativo-contabili
- di sede di raccordo scientifico-culturale con l’Università, gli Enti di Ricerca e le Associazioni Disciplinari
- di gestione del sito web.
DIFFUSIONE DELLE ESPERIENZE
ART. 5
- Quando lo ritenga opportuno la Rete può organizzare seminari di presentazione, di confronto e di diffusione delle proprie esperienze culturali e didattiche, rivolte ad istituti scolastici interessati che ne facciano richiesta, anche se non fanno parte della Rete.
- Gli istituti scolastici aderenti alla Rete si impegnano a dotarsi degli strumenti necessari per la pubblicizzazione e diffusione delle esperienze didattiche realizzate con tutti i mezzi che riterranno più idonei.
Art. 6
- L’Associazione può inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, aventi pertinenza con gli scopi associativi. Per il raggiungimento degli scopi, l’associazione potrà usufruire di contributi erogati da enti pubblici e privati. Potrà, inoltre, stipulare delle convenzioni con enti pubblici e privati.
PATRIMONIO
Art. 7
- Il patrimonio è costituito dalle quote sociali, dai beni acquistati con i contributi degli associati, dai contributi di enti pubblici e privati e di privati cittadini.
SOCI
Art. 8
- Il numero dei soci è illimitato
- Sono membri dell’ Associazione di Scuole in Rete Passaggi le istituzioni scolastiche che ne fanno richiesta ai sensi del comma seguente.
- L’istituzione scolastica che aderisce alla Rete inoltra la richiesta formale alla scuola capofila, di cui al successivo art. 16, accompagnata da una sintetica documentazione della propria storia formativa e dalla delibera del Collegio dei Docenti, e ne fa menzione nel proprio Piano dell’ Offerta Formativa.
- Ogni nuova candidatura va accolta dal Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 16, salvo ratifica della maggioranza semplice degli istituti componenti la Rete, costituiti in Assemblea nel corso del seminario annuale.
- In particolare gli istituti scolastici che aderiscono alla Rete si rendono garanti:
- di favorire all’interno del proprio istituto scolastico le attività di ricerca, formazione e innovazione definiti dall’art. 3 del presente Regolamento;
- di designare almeno un proprio docente a partecipare alle iniziative, in particolare finanziandone la presenza al seminario annuale; la designazione del docente viene fatta dal dirigente scolastico nell’ambito degli insegnanti più direttamente coinvolti nella gestione culturale e didattica dell’indirizzo di Scienze Sociali presente nell’istituzione scolastica;
- di individuare adeguate forme di riconoscimento economico dell’attività dei docenti che realizzano i progetti didattici concordati in sede di coordinamento;
- di finanziare con il contributo annuale le spese di organizzazione della Rete, nonché di gestione del sito web;
- di promuovere la diffusione, sul proprio territorio, della cultura cooperativa di rete attraverso il coinvolgimento degli istituti scolastici che realizzano analoghi modelli curriculari.
ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE DI SCUOLE IN RETE
ART. 9
- Sono organi della Rete :
- l 'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l' ufficio di Segreteria;
- l Collegio dei Revisori
ASSEMBLEA
Art. 10
- L'Assemblea generale dei Soci è composta da tutte le scuole aderenti alla Rete, nella persona del loro legale rappresentante pro-tempore, Dirigente Scolastico. Essa è presieduta dal Dirigente Scolastico pro-tempore della scuola capofila e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati. Le eventuali impugnazioni devono essere proposte ai sensi e nei termini di legge.
- L’assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi delle leggi. L’ Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, nonché ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o lo richieda almeno un quinto delle scuole aderenti.
- Le convocazioni devono essere fatte a cura del Consiglio Direttivo da effettuarsi almeno quindici giorni prima, per iscritto, anche per posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata mediante pubblicazione sul sito web con anticipo di almeno 18 ore.
- E’ possibile convocare ed effettuare l’ Assemblea anche in videoconferenza o in altre modalità consentite dalle tecnologie telematiche.
- Nella seduta ordinaria l'Assemblea delibera sulle linee generali di attività dell'associazione per il raggiungimento dei fini statutari, approva il bilancio consuntivo e preventivo, designa la scuola capofila della Rete e le altre due scuole componenti il Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 16, ne individua preventivamente i compiti e ne ratifica l’ operato a consuntivo.
- L’ Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti. Ogni scuola aderente alla Rete - nella persona del Dirigente Scolastico o di un suo delegato ha diritto a un voto, ai sensi dell' art. 2532 II comma C.C.
- Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal presidente della stessa. Il verbale sarà pubblicato sul sito web della rete in una apposita sezione protetta da password, in modo che le scuole aderenti possano prenderne immediata conoscenza e darne diffusione tra i docenti.
- L’assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
- L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
Art. 11
- Hanno diritto di partecipazione all’assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro dei Soci almeno un mese prima di quello fissato per l’assemblea.
Art. 12
- L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da altra persona designata dall’assemblea.
- Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se del caso, due scrutatori tra i soci.
- Le deliberazioni dell’assemblea debbono risultare da verbale sottoscritto del Presidente e dal segretario o dal notaio e, eventualmente, dagli scrutatori.
- Nelle assemblee straordinarie e quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio in funzione del segretario.
Art. 13
- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci effettivi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 14
- L’assemblea ordinaria:
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- nomina il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori;
- determina che amministratori e sindaci dovranno prestare le loro attività gratuitamente;
- stabilisce gli indirizzi generali dell’associazione ed approva il regolamento interno;
- delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dell’atto costitutivo e sottoposti al suo esame degli amministratori, nonché sulle responsabilità degli amministratori e dei revisori.
Art.15
- L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo, sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del fondo comune e del patrimonio.
- Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei componenti l'Assemblea, salvo per la modifica degli articoli 3 e 8 che esigono la maggioranza dei due terzi dei componenti stessi.
AMMINISTRAZIONE
Art. 16
- L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri nominati annualmente dall’ Assemblea nella sua seduta ordinaria con compiti specifici come dai successivi articoli.
Art. 17
- Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione dell'Associazione delle Scuole in Rete ed ha la funzione di gestione della Rete in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e di adempimento degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti.
- Il Consiglio Direttivo è composto dai rappresentanti di tre istituzioni della Rete,
- Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione alla Rete e stabilisce la quota di iscrizione da effettuarsi all' atto dell' adesione e rinnovarsi annualmente. Esso può anche delegare la scuola capofila nella persona del suo Dirigente Scolastico, salvo ratifica degli atti da lui espletati nella prima riunione utile.
- Il Consiglio Direttivo delibera altresì sulla destinazione di utilizzo del Fondo Comune di cui al successivo art. 27
- Il Consiglio Direttivo cura i rapporti della Rete con il territorio e le Istituzioni. In particolare esso si fa carico di esplorare tutte le possibilità di finanziamento per le attività della Rete, e di espletare tutti gli atti necessari per richiederli, delegando a ciò di volta in volta un suo componente o altro membro della Rete.
- Il consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente; può nominare inoltre tra i suoi membri uno o più amministratori delegati fissandone i relativi poteri. Il Consiglio può pure nominare procuratori o direttori tecnici, anche estranei al Consiglio, per determinati atti, categorie di atti o funzioni, fissandone i compensi.
- Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la firma sociale
Art.18
- Il Consiglio Direttivo si riunisce anche fuori dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri.
Art. 19
- Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno tre giorni prima dell’adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima.
- Qualora siano presenti tutti i membri in carica, non sono richieste formalità di convocazione.
Art. 20
- Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.
Art. 21
- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, esclusi quegli atti che la legge e lo statuto riservano tassativamente all’assemblea.
Art. 22
- Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta, con firma sociale libera, la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti.
Art. 23
- Tutte le cariche associative sono gratuite nonché gratuite sono tutte le prestazioni fornite dagli associati.
UFFICIO DI SEGRETERIA
Art. 24
- L' ufficio di Segreteria è l’ organo che ha la gestione amministrativo-contabile delle quote della Rete. A questa funzione è preposto il Direttore dei Sevizi Generali e Amministrativi della scuola capofila, che aprirà un apposito capitolo nel bilancio dell’ Istituzione scolastica.
COLLEGIO DEI REVISORI
ART. 25
- Il Collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dall’Assemblea degli associati, i quali durano in carica un anno e sono rieleggibili.
Art. 26
- I membri del Collegio dei Revisori prestano la loro opera gratuitamente.
GESTIONE DEL BILANCIO
ART. 27
- Per far fronte alle spese di gestione i soci effettivi sono tenuti a versare un contributo annuale che sarà fissato dal Consiglio Direttivo.
- Le quote associative versate annualmente dalle scuole aderenti costituiscono un Fondo Comune, che può essere altresì implementato dai proventi derivanti da pubblicazioni, da contributi o donazioni di terzi, da altre entrate straordinarie.
- E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, essendo gli stessi destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'adesione all’ Rete non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua d'iscrizione. E' comunque facoltà delle scuole aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
Art. 28
- Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio consuntivo per l’esercizio trascorso e preventivo per l’esercizio successivo nei termini previsti dallo Statuto corredandoli della relazione sull’andamento della gestione dell’associazione.
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
ART. 29
- L’assemblea degli associati dichiara lo scioglimento degli associazione nei casi previsti dalla legge. Nomina inoltre uno o più liquidatori fissandone i poteri.
Art. 30
- I residui del Fondo Comune eventualmente esistenti al momento dello scioglimento dell'Associazione saranno devoluti a Ente o Istituto da indicarsi da parte della Assemblea dei soci.
Art. 31
- Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme dettate in materia dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.